Art. 2.

      1. La giurisdizione civile e penale italiana si applica agli atti e ai fatti che concernono la nave ovvero occorsi a bordo di essa in spazi marittimi nei quali è consentito l'esercizio della sovranità italiana ai sensi delle norme e dei princìpi di diritto internazionale.
      2. La giurisdizione civile e penale italiana si esercita in particolare con riferimento agli atti, ai fatti e agli effetti che si verificano negli spazi marittimi individuati

 

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ai sensi del comma 1, anche se dipendenti da eventi intervenuti altrove, nonché agli accadimenti intervenuti a bordo di navi italiane.